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- numero: 43
- anno: 2021
- numero: 43
- anno: 2021
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- Il COA di Nuoro chiede se possa rimanere iscritto nell’Albo – e con quali limiti – l’avvocato che, avendo esercitato contemporaneamente la professione di insegnante, acceda al trattamento pensionistico in virtù dell’art. 14 del D.L. n. 4/2019 (cd. quota 100). In particolare, si chiede di sapere se l’avvocato debba rispettare – nell’esercizio dell’attività professionale – il divieto di cumulo tra il trattamento pensionistico e altri redditi da lavoro dipendente e autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale nei limiti di 5.000 euro lordi annui, previsto dal comma 3 della medesima disposizione. E se, in caso di risposta affermativa, ciò possa incidere sulla continuità dell’esercizio della professione e sulla necessità di possedere gli altri requisiti e ad assolvere tutti gli altri obblighi inerenti all’esercizio della professione (tra cui il possesso di partita IVA, PEC, Assicurazione professionale ecc.).
Consiglio Nazionale Forense, parere n. 43 del 08 Luglio 2021 - L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi è illecito permanente
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi Maria, rel. Di Maggio Vincenzo), sentenza n. 43 del 18 Marzo 2021