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- numero: 44
- anno: 2016
- numero: 44
- anno: 2016
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- Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino ha formulato il seguente parere: “secondo quanto previsto dall’art. 12 del D.L. 2/2/2001 n.96, l’avvocato stabilito che per almeno 3 anni a decorrere dalla data di iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati, abbia esercitato in Italia in modo effettivo e regolare la professione con il titolo professionale di origine, è dispensato dalla prova attitudinale e pertanto può iscriversi nell’Albo degli Avvocati ed esercitare la professione con il titolo di avvocato. Il quesito che si pone è se l’avvocato così “integrato” deve conservare, quale anzianità di iscrizione, la data con cui è stato iscritto nella Sezione Speciale dell’Albo (quale Avvocato Stabilito) oppure se deve essere considerata, quale data di iscrizione nell’Albo Ordinario, la delibera con la quale è stato ‘integrato’”.
Consiglio Nazionale Forense (Orlando Carlo), parere n. 44 del 16 Marzo 2016 - La responsabilità per fatto di associati, collaboratori e sostituti
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Savi Stefano), sentenza n. 44 del 07 Marzo 2016 - Anche l’accordo sul compenso deve rispettare il criterio di proporzionalità
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Savi Stefano), sentenza n. 44 del 07 Marzo 2016 - Parcelle in controversie ereditarie: il valore da considerare è quello della quota spettante al cliente
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Savi Stefano), sentenza n. 44 del 07 Marzo 2016 - Compenso eccessivo: l’attività non conteggiata in parcella non scrimina la condotta
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Savi Stefano), sentenza n. 44 del 07 Marzo 2016 - Compensi eccessivi: la parcella predisposta dal collaboratore di studio
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Savi Stefano), sentenza n. 44 del 07 Marzo 2016