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– numero: 44
– anno: 2016
– numero: 44
– anno: 2016
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Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino ha formulato il seguente parere: “secondo quanto previsto dall’art. 12 del D.L. 2/2/2001 n.96, l’avvocato stabilito che per almeno 3 anni a decorrere dalla data di iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati, abbia esercitato in Italia in modo effettivo e regolare la professione con il titolo professionale di origine, è dispensato dalla prova attitudinale e pertanto può iscriversi nell’Albo degli Avvocati ed esercitare la professione con il titolo di avvocato. Il quesito che si pone è se l’avvocato così “integrato” deve conservare, quale anzianità di iscrizione, la data con cui è stato iscritto nella Sezione Speciale dell’Albo (quale Avvocato Stabilito) oppure se deve essere considerata, quale data di iscrizione nell’Albo Ordinario, la delibera con la quale è stato ‘integrato’”.
Consiglio Nazionale Forense (Orlando Carlo), parere n. 44 del 16 Marzo 2016
La responsabilità per fatto di associati, collaboratori e sostituti
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Savi Stefano), sentenza n. 44 del 07 Marzo 2016
Anche l’accordo sul compenso deve rispettare il criterio di proporzionalità
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Savi Stefano), sentenza n. 44 del 07 Marzo 2016
Parcelle in controversie ereditarie: il valore da considerare è quello della quota spettante al cliente
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Savi Stefano), sentenza n. 44 del 07 Marzo 2016
Compenso eccessivo: l’attività non conteggiata in parcella non scrimina la condotta
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Savi Stefano), sentenza n. 44 del 07 Marzo 2016
Compensi eccessivi: la parcella predisposta dal collaboratore di studio
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Savi Stefano), sentenza n. 44 del 07 Marzo 2016