Chiavi di ricerca:
- numero: 61
- anno: 2011
- numero: 61
- anno: 2011
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- Il COA di Verona chiede di conoscere se nell’ipotesi di violazione degli artt. 17 e 17 bis del codice deontologico, commessa da un avvocato mediante l’uso del proprio sito internet, il procedimento disciplinare debba essere aperto dal Consiglio dell’Ordine al quale appartiene il professionista, oppure possa essere indifferentemente avviato da qualsiasi altro Consiglio venuto a conoscenza del fatto, stante la sua diffusione attraverso la rete telematica, che è priva di confini territoriali.
Consiglio Nazionale Forense (Salazar Michele), parere n. 61 del 14 Luglio 2011 - Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di lealtà e correttezza – Praticante avvocato – Esercizio di attività difensiva in mancanza di abilitazione – Rilevante disvalore – Arrt. 5, 6, 21 c.d.f. – Violazione – Sanzione – Misura
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Ferina Federico), sentenza n. 61 del 21 Aprile 2011