All’udienza disciplinare davanti al CNF non ha diritto di interloquire il ricorrente che sia privo dello jus postulandi, se non attraverso il proprio difensore (Nel caso di specie, il ricorrente aveva chiesto di interloquire all’udienza di discussione davanti al CNF nel procedimento, ritualmente proposto, per l’impugnazione del rigetto della sua richiesta di iscrizione all’albo).
Chiavi di ricerca:
– numero: 189
– anno: 2015
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
– numero: 189
– anno: 2015
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
Risultati della ricerca: 2
Udienza davanti al CNF: anche per la discussione orale è necessario lo jus postulandi
Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar Michele, rel. De Michele Antonio), sentenza n. 189 del 15 Dicembre 2015
Il rigetto della domanda di iscrizione all’Albo presuppone la preventiva audizione del richiedente
Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar Michele, rel. De Michele Antonio), sentenza n. 189 del 15 Dicembre 2015
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 189 del 15 Dicembre 2015 (accoglie)– Consiglio territoriale: COA Oristano, delibera del 15 Marzo 2013