In tema di sospensione cautelare, il fatto che la notizia sia stata pubblicata da un solo giornale e per un’unica volta non basta di per sè ad escludere il c.d. strepitus fori, giacché la rilevanza mediatica suscitata dal comportamento imputato al professionista non deve essere misurata esclusivamente sulla base del numero degli articoli pubblicati sulla vicenda (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha rigettato l’impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Napoli, rel. Galletti- sentenza n. 336 del 21 settembre 2024).
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Marotta), SS.UU., ordinanza n. 11464 del 1° maggio 2025
– numero: 11464
– anno: 2025
– autorità: Corte di Cassazione
– tipo: ordinanza
Risultati della ricerca: 8
Sospensione cautelare: il presupposto dello strepitus fori
Corte di Cassazione (pres. DAscola Pasquale, rel. Marotta Caterina), ordinanza n. 11464 del 01 Maggio 2025
Sospensione cautelare: per il “clamor” basta anche una sola notizia di stampa
Corte di Cassazione (pres. DAscola Pasquale, rel. Marotta Caterina), ordinanza n. 11464 del 01 Maggio 2025
Sospensione cautelare: il clamore è costantemente rinnovato nel caso di notizie pubblicate sul web
Corte di Cassazione (pres. DAscola Pasquale, rel. Marotta Caterina), ordinanza n. 11464 del 01 Maggio 2025
La pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio della professione non preclude l’applicazione della sospensione cautelare in sede disciplinare (anche per un periodo complessivo superiore all’anno)
Corte di Cassazione (pres. DAscola Pasquale, rel. Marotta Caterina), ordinanza n. 11464 del 01 Maggio 2025
La finalità e la natura della sospensione cautelare sono differenti da quelle della sanzione disciplinare
Corte di Cassazione (pres. DAscola Pasquale, rel. Marotta Caterina), ordinanza n. 11464 del 01 Maggio 2025
La sospensione cautelare ha la funzione di tutelare la dignità e il prestigio dell’Ordine forense
Corte di Cassazione (pres. DAscola Pasquale, rel. Marotta Caterina), ordinanza n. 11464 del 01 Maggio 2025
La sospensione cautelare non richiede una condanna penale passata in giudicato (e ciò non contrasta con il principio di presunzione di innocenza)
Corte di Cassazione (pres. DAscola Pasquale, rel. Marotta Caterina), ordinanza n. 11464 del 01 Maggio 2025
Sospensione cautelare ex art. 60 l. n. 247 del 2012 – Misura cautelare dell’interdizione dall’esercizio della professione – Complessivo superamento del limite annuale – Ammissibilità – Fondamento.
Corte di Cassazione (pres. DAscola Pasquale, rel. Marotta Caterina), ordinanza n. 11464 del 01 Maggio 2025
Classificazione
– Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 11464 del 01 Maggio 2025 (respinge)– Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 336 del 21 Settembre 2024