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- numero: 48
- anno: 2022
- numero: 48
- anno: 2022
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- Il COA di Locri formula tre quesiti, in relazione alla possibilità di scomputare dal periodo di cinque anni necessario per la reiscrizione a seguito di radiazione – in applicazione dell’articolo 657 c.p.p. – il periodo di sospensione disciplinare già sofferta “comminata per altro fatto” e “annullata dal CNF in data antecedente all’esecutività del provvedimento di radiazione dall’Albo”. Un tanto è richiesto sia in relazione all’eventualità che l’iscritto presenti domanda di reiscrizione al medesimo Ordine (primo quesito) sia in relazione all’eventualità che l’iscritto presenti la domanda di iscrizione presso altro Ordine (secondo quesito). In relazione a entrambe le eventualità il COA di Locri chiede di sapere se il COA chiamato ad esaminare la domanda di reiscrizione sia competente a decidere sulla domanda di fungibilità e, in caso di risposta affermativa, se lo sia anche qualora la sanzione della radiazione sia stata comminata “da altro COA o da altro CDD”.
Consiglio Nazionale Forense, parere n. 48 del 25 Novembre 2022 - Doppia radiazione: la celebrazione del procedimento disciplinare presuppone l’iscrizione all’albo dell’incolpato
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi Maria, rel. Scarano Carolina Rita), sentenza n. 48 del 13 Maggio 2022