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- numero: 57
- anno: 2021
- numero: 57
- anno: 2021
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- Il COA di Bergamo chiede di sapere se possa essere rilasciato il parere di congruità ex art. 13 comma 9 della legge n. 247/12 nel caso in cui la richiesta sia formulata da un terzo e non dall’iscritto; se il parere possa essere espresso nel caso in cui fra iscritto e cliente sia stato concluso specifico contratto con riferimento al compenso. Precisa altresì che, nella fattispecie, “il rilascio del parere è stato richiesto da un Comune con riferimento alla parcella emessa da un avvocato a favore di un dipendente per le prestazioni di assistenza in un procedimento penale in cui il dipendente era stato assolto, dopo che lo stesso aveva in precedenza concluso specifico contratto per il compenso”.
Consiglio Nazionale Forense, parere n. 57 del 02 Novembre 2021 - Alla cancellazione dall’albo/registro/elenco per mancanza dei requisiti di iscrizione non si applicano le norme sul procedimento disciplinare
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi Maria, rel. Napoli Francesco), sentenza n. 57 del 24 Marzo 2021 - L’iscrizione all’albo non è idonea a consolidarsi come diritto quesito, sicché la cancellazione d’ufficio può avvenire in ogni tempo (non applicandosi il termine massimo previsto per l’autotutela)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi Maria, rel. Napoli Francesco), sentenza n. 57 del 24 Marzo 2021