Chiavi di ricerca:
- numero: 72
- anno: 2014
- numero: 72
- anno: 2014
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- Il COA di Benevento pone i seguenti tre quesiti: 1) Se sia consentito ad un Avvocato Stabilito inserire nella formulazione del proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata l’abbreviazione di un titolo professionale diverso da quello di cui egli sia in possesso (nella specie: Avv. in luogo di Ab.); 2) Se possa il Consiglio dell’Ordine legittimamente rifiutare l’inserzione nella propria anagrafica di un indirizzo di PEC, ove l’indicazione del titolo non corrisponda a quello effettivo, con ogni conseguenza in ordine alla pubblicità prescritta dalla legge; 3) Se risponda alle prescrizioni di legge da parte dell’Avvocato il comunicare al proprio Ordine un indirizzo PEC appartenente ad altro avvocato iscritto allo stesso Ordine; o ad altro soggetto iscritto ad un differente Albo professionale.
Consiglio Nazionale Forense (Allorio Carlo), parere n. 72 del 22 Ottobre 2014 - La sentenza penale di assoluzione “perché il fatto non sussiste” comporta il proscioglimento disciplinare dell’incolpato
Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar Michele, rel. Neri Claudio), sentenza n. 72 del 30 Maggio 2014