Chiavi di ricerca:
- numero: 116
- anno: 2014
- numero: 116
- anno: 2014
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- Il COA di Latina pone due quesiti, relativi peraltro ad un’unica, principale questione: a) Se sia sufficiente per gli Avvocati stabiliti, ai fini dell’inserimento nelle liste del patrocinio a spese dello Stato, un’anzianità biennale di iscrizione nella Sezione Speciale loro riservata dell’Albo degli Avvocati costituito nella circoscrizione del Tribunale in cui hanno stabilmente fissato la residenza o il domicilio professionale, ovvero se possano chiedere l’inserimento nelle liste anzidette solo dopo aver maturato due anni di anzianità di iscrizione all’Albo ordinario, al quale potranno iscriversi decorso un triennio di iscrizione alla Sezione speciale “stabiliti”, avendo nel mentre esercitato in modo effettivo e regolare; b) Se sia sufficiente per gli Avvocati stabiliti, che fossero nominati ai sensi dell’art. 80 del D.P.R. n. 115/2002, indicare l’Avvocato con il quale agiscono di intesa, senza necessariamente procedere ad una nomina congiunta con il medesimo.
Consiglio Nazionale Forense (Merli Enrico), parere n. 116 del 10 Dicembre 2014 - Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del COA
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Pisano Susanna), sentenza n. 116 del 26 Settembre 2014 - Il divieto di cancellazione dall’albo in pendenza di procedimento penale o disciplinare
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Pisano Susanna), sentenza n. 116 del 26 Settembre 2014 - Prescrizione dell’azione disciplinare e procedimento penale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Pisano Susanna), sentenza n. 116 del 26 Settembre 2014