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- numero: 46
- anno: 2013
- numero: 46
- anno: 2013
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- Il COA di Alba ha formulato il seguente quesito: “Se nell’ipotesi in cui un iscritto sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per il reato previsto dall’art. 372 c.p. e sia pendente nei suoi confronti un procedimento disciplinare per i medesimi fatti, nell’interpretazione del combinato disposto dagli artt. 17, c. 9 – 57, L. 247/2012 e 37, c. 7 R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 debba prevalere l’obbligo per il Consiglio dell’Ordine di cancellazione ai sensi dell’art. 17, c. 9, L. n. 247/2012 o il divieto di cancellazione ex art. 57, L. n. 247/2012 e 37, c. 7 R.D.L. 27.11.1933”.
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Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar Michele, rel. Picchioni Giuseppe), sentenza n. 46 del 15 Marzo 2013 - Sospensione cautelare: per il “clamor” basta anche una sola notizia di stampa
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