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- numero: 53
- anno: 2011
- numero: 53
- anno: 2011
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- Il quesito (del COA di Bolzano) riguarda la posizione di avvocati che abbiano anche incarichi di insegnamento universitario ovvero siano Parlamentari ed in relazione a tanto se l’esonero di cui all’art. 5 comma 1 del Regolamento C.N.F. del 13 luglio 2007 sia da intendersi totale, ovvero permanga comunque l’obbligo di conseguire i crediti previsti in materia di ordinamento deontologia e previdenza forense; inoltre, se tale eventuale obbligo di conseguimento dei crediti nelle predette materie valga anche per i professori a tempo pieno iscritti nell’Elenco Speciale e per quelli a tempo definito che di fatto non esercitino la professione. Ulteriormente, si chiede di conoscere se l’esonero di cui al predetto art. 5 del Regolamento C.N.F. possa ritenersi applicabile all’avvocato membro di un ramo del Parlamento, ovvero componente di una Commissione Parlamentare, ovvero se le predette attività possano costituire attività formative ed in caso positivo in quale misura.
Consiglio Nazionale Forense (Piacci Bruno), parere n. 53 del 27 Aprile 2011 - Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Gestione di somme – Indebito trattenimento – Compensazione – Consenso dell’avente diritto – Necessità – Mancanza – Illecito deontologico – Sussistenza
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Broccardo Carla), sentenza n. 53 del 20 Aprile 2011