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- numero: 15
- anno: 2011
- numero: 15
- anno: 2011
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- Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di probità, dignità e decoro – Fatti non riguardanti l’attività forense – Obbligazioni assunte nei confronti di terzi – Mancato adempimento – Illecito deontologico – Sussistenza – Notorietà dei fatti – Irrilevanza
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Florio Fabio), sentenza n. 15 del 25 Febbraio 2011 - Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Inadempimento al mandato – Mancata informazione – Omessa restituzione di documenti – Gestione fiduciaria di somme
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Florio Fabio), sentenza n. 15 del 25 Febbraio 2011 - Il quesito (del COA di Trento) riguarda l’applicazione e l’interpretazione dell’art. 28 c.d.f., e in particolare: a) se sia facoltà dell’avvocato – destinatario di corrispondenza riservata da parte di un collega – di estrapolare frasi ritenute offensive/ingiuriose del proprio decoro ed utilizzarle per la presentazione di querela nei confronti del mittente avvocato firmatario e/o comunque nei confronti del cliente di questi; b) se sia facoltà dell’avvocato destinatario consegnare al proprio cliente copia della corrispondenza contenente frasi ingiuriose e/o diffamatorie rivolte nei confronti dello stesso (eventualmente dopo aver ricoperto con omissis le parti irrilevanti a tal fine) sì da consentirgli di proporre eventualmente formale querela.
Consiglio Nazionale Forense (Picchioni Giuseppe), parere n. 15 del 14 Gennaio 2011