Chiavi di ricerca:
- numero: 83
- anno: 2002
- numero: 83
- anno: 2002
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- Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di colleganza – Rapporti con il collega di controparte – espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Danovi Remo, rel. Panuccio Vincenzo), sentenza n. 83 del 18 Giugno 2002 - Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone) concerne il caso di un avvocato (x) convenuto in giudizio da una persona giuridica, con l’accusa di avere attestato falsamente la firma del legale rappresentante della persona giuridica stessa. Tale avvocato si difende attribuendo ad altro collega (y) la responsabilità del fatto. La persona giuridica intraprende altra causa, ad altro titolo, contro l’avvocato (y); questi si fa assistere da avvocato (z) che, in occasione di udienza, si fa sostituire dal collega (x). Il COA richiedente il parere, rilevato che la fattispecie non pare rientrare nel caso dell’art. 37 del codice deontologico, domanda al Consiglio nazionale se il caso non possa comunque farsi ricadere sotto l’operatività di principi deontologici in materia di conflitto di interessi.
Consiglio Nazionale Forense (Commissione Consultiva CNF), parere n. 83 del 05 Aprile 2002