Chiavi di ricerca:
- numero: 143
- anno: 2001
- numero: 143
- anno: 2001
Risultati della ricerca: 2
- Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucca) concerne l’applicabilità dell’art. 1, co. 2, legge n. 67/1991, a fronte dell’equiparazione del domicilio professionale alla residenza ai fini dell’iscrizione nell’Albo (art. 16, legge 526/1999).
Consiglio Nazionale Forense (Commissione Consultiva CNF), parere n. 143 del 03 Ottobre 2001 - Avvocato – Procedimento disciplinare – Impugnazione al C.N.F. – Patrocinio personale del professionista – Avvocato sospeso a tempo indeterminato per omesso invio del Mod. 5 – Mancanza dello ius postulandi – Inammissibilità.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico Emilio Nicola, rel. Operamolla Ugo), sentenza n. 143 del 13 Luglio 2001