Chiavi di ricerca:
- numero: 57
- anno: 1988
- numero: 57
- anno: 1988
Risultati della ricerca: 1
- Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di attività senza titolo – Illecito deontologico – Circostanze attenuanti – Censura. Il professionista, che pur non essendo abilitato al patrocinio, in quanto semplice praticante procuratore, proceda ugualmente a compiere attività difensiva preclusa, compromette con tale comportamento gli interessi del cliente e la dignità e correttezza proprie della classe forense.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina Vito, rel. Bellisari Gaetano), sentenza n. 57 del 28 Ottobre 1988