Nell’ambito del procedimento disciplinato dal Regolamento CNF n. 2 del 2014, con l’approvazione del capo di incolpazione l’organo di disciplina deve, per la prima volta, comunicare all’iscritto “l’enunciazione … dei fatti addebitati, con l’indicazione delle norme violate” (art. 17, comma 2, n. 1, lett. b del Regolamento). Con la successiva citazione a giudizio, poi, l’onere di specificazione della condotta contestata viene reso più stringente, prevedendosi che il CDD indichi “…in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate” (art. 21, comma 2, lett. b, del Regolamento). Dopo la comunicazione dell’approvazione del capo di incolpazione, l’iscritto può esercitare il proprio diritto di difesa accedendo ai documenti contenuti nel fascicolo e avendo la facoltà di depositare memorie e documenti e di chiedere di comparire avanti al Consigliere istruttore, per essere sentito ed esporre le proprie difese (art. 17, comma 2, n. 2, lettere a, b e c, del Regolamento).
– numero: 19200
– anno: 2023
– autorità: Corte di Cassazione
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Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare
Corte di Cassazione (pres. Spirito Angelo, rel. Di Paolantonio Annalisa), sentenza n. 19200 del 06 Luglio 2023
Procedimento disciplinare e condanna penale successivamente revocata per abolitio criminis
Corte di Cassazione (pres. Spirito Angelo, rel. Di Paolantonio Annalisa), sentenza n. 19200 del 06 Luglio 2023
Classificazione
– Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 19200 del 06 Luglio 2023 (accoglie)– Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 250 del 15 Dicembre 2022