La sostituzione della persona fisica del relatore è ininfluente sia che avvenga nella fase precedente a quella incardinata con la citazione per il giudizio disciplinare, attesa la sua autonomia rispetto alla seconda, sia che avvenga nella seconda fase, tenuto conto che, stante la natura amministrativa del procedimento innanzi al Consiglio territoriale, non trova applicazione il principio dell’immodificabilità dei membri del collegio giudicante, e non potendosi configurare pertanto alcuna ipotesi di violazione di diritto di difesa.
NOTA:
Corte di Cassazione, ordinanza n. 30998 del 27 dicembre 2017 ha respinto il ricorso cautelare per la sospensione della sentenza di cui in massima.
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 221.
– numero: 408
– anno: 2016
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
Risultati della ricerca: 9
Decisione disciplinare: l’omessa indicazione del numero è irrilevante
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Siotto Priamo), sentenza n. 408 del 31 Dicembre 2016
Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Siotto Priamo), sentenza n. 408 del 31 Dicembre 2016
Decisione disciplinare: l’omessa indicazione dell’autorità e del termine per l’impugnazione
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Siotto Priamo), sentenza n. 408 del 31 Dicembre 2016
Il termine per la notifica della decisione disciplinare è ordinatorio
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Siotto Priamo), sentenza n. 408 del 31 Dicembre 2016
La contestazione dell’addebito disciplinare non deve necessariamente indicare le norme deontologiche violate
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Siotto Priamo), sentenza n. 408 del 31 Dicembre 2016
Il rigetto dell’istanza di ricusazione non è impugnabile al CNF
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Siotto Priamo), sentenza n. 408 del 31 Dicembre 2016
Procedimento disciplinare: inammissibili le istanze di accesso generiche, defatigatorie ed ostruzionistiche
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Siotto Priamo), sentenza n. 408 del 31 Dicembre 2016
La mancata comunicazione di apertura del procedimento disciplinare
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Siotto Priamo), sentenza n. 408 del 31 Dicembre 2016
Procedimento disciplinare: la sostituzione della persona fisica del relatore
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Siotto Priamo), sentenza n. 408 del 31 Dicembre 2016
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 408 del 31 Dicembre 2016 (accoglie) (censura)– Consiglio territoriale: COA Velletri, delibera del 10 Settembre 2014 (sospensione)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 19526 del 23 Luglio 2018 (respinge)