Anche in sede disciplinare opera il principio di “acquisizione della prova”, in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento. Conseguentemente, le risultanze probatorie acquisite, pur se formate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non “replicate” e “confermate” in sede disciplinare. Ciò, peraltro, non incide in alcun modo sul diritto di difesa dell’incolpato il quale, nel corso del procedimento, può: a) produrre documenti; b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati; c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, sottoporsi all’esame della sezione competente per il dibattimento; d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Patelli), sentenza n. 271 del 20 giugno 2024
– numero: 271
– anno: 2024
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
Risultati della ricerca: 13
Procedimento disciplinare: l’accertamento definitivo dei fatti in sede penale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco Francesco, rel. Patelli Alessandro), sentenza n. 271 del 20 Giugno 2024
La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco Francesco, rel. Patelli Alessandro), sentenza n. 271 del 20 Giugno 2024
La rilevanza istruttoria in sede deontologica delle prove raccolte nel processo penale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco Francesco, rel. Patelli Alessandro), sentenza n. 271 del 20 Giugno 2024
Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco Francesco, rel. Patelli Alessandro), sentenza n. 271 del 20 Giugno 2024
Procedimento disciplinare e principio di acquisizione della prova
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco Francesco, rel. Patelli Alessandro), sentenza n. 271 del 20 Giugno 2024
La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco Francesco, rel. Patelli Alessandro), sentenza n. 271 del 20 Giugno 2024
Illecito disciplinare: la coscienza e volontà delle azioni o omissioni deontologicamente rilevanti
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco Francesco, rel. Patelli Alessandro), sentenza n. 271 del 20 Giugno 2024
Illecito disciplinare: l’errore scrimina solo se inevitabile
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco Francesco, rel. Patelli Alessandro), sentenza n. 271 del 20 Giugno 2024
La rilevanza disciplinare dei reati dolosi
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco Francesco, rel. Patelli Alessandro), sentenza n. 271 del 20 Giugno 2024
Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: l’eventuale mancata descrizione di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco Francesco, rel. Patelli Alessandro), sentenza n. 271 del 20 Giugno 2024
L’avvocato deve agire con lealtà e correttezza nei confronti della parte assistita, dei terzi e della controparte
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco Francesco, rel. Patelli Alessandro), sentenza n. 271 del 20 Giugno 2024
La rilevanza (anche) deontologica del coinvolgimento dell’avvocato in reati di bancarotta
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco Francesco, rel. Patelli Alessandro), sentenza n. 271 del 20 Giugno 2024
Irrilevante in sede disciplinare la sentenza penale di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco Francesco, rel. Patelli Alessandro), sentenza n. 271 del 20 Giugno 2024
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 271 del 20 Giugno 2024 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera n. 53 del 12 Novembre 2021 (sospensione)