Dal combinato disposto del terzo1 e del quarto2 comma dell’art. 13 L. n. 247/2012, si ricava che il compenso dell’avvocato può essere pattuito quale percentuale rapportata al valore dei beni o degli interessi litigiosi, ma non può essere commisurato al risultato pratico dell’attività svolta (c.d. “patto di quota lite”). La ratio del divieto in parola è quella tutelare l’interesse del cliente e la dignità della professione forense, enfatizzando il distacco del legale dagli esiti della lite, al fine di evitare la commistione di interessi tra il cliente e l’avvocato che invece si avrebbe qualora il compenso fosse collegato, in tutto o in parte, all’esito della lite, con conseguente trasformazione del rapporto professionale da rapporto di scambio a rapporto associativo, con una non consentita partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni della prestazione (Nel caso di specie, il compenso professionale era fissato in € 8.000 in caso di soccombenza e nel 15% delle somme che fossero ottenute dal Cliente in caso di vittoria della causa).
Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Giannaccari), sentenza n. 23738 del 4 settembre 2024
NOTE:
- Il comma è ribadito nell’art. 25 co. 1 cdfArt. 25 cdf – Accordi sulla definizione del compensoLa pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall’art. 29, quarto comma, è libera.È ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in…Leggi il testo completo →. ↩︎
- Il divieto è ribadito nell’art. 25 co. 2 cdf. ↩︎
– numero: 23738
– anno: 2024
– autorità: Corte di Cassazione
– tipo: sentenza
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Patto di quota lite: illegittimo determinare il compenso dell’avvocato come percentuale su quanto ricaverà il cliente in caso di vittoria
Corte di Cassazione (pres. Manna Antonio), sentenza n. 23738 del 04 Settembre 2024
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