Il dovere di “verità” e di “collaborazione” con le Istituzioni forensi ex art. 71 cdfArt. 71 cdf – Dovere di collaborazioneL’avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l’attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza relativi al…Leggi il testo completo → (già art. 24 cod. prev.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo →) non preclude all’avvocato, sottoposto a procedimento o ad indagine disciplinare, il diritto di difendersi “tacendo” od anche “mentendo” sulle proprie responsabilità, ossia negando l’addebito mossogli anche col silenzio o rendendo dichiarazioni non vere, perché altrimenti ne risulterebbe coartata la sua libertà di scegliere la strategia difensiva ritenuta più opportuna, che ha il suo referente costituzionale nell’art. 24 Cost. e nel più generale diritto a difendersi e non ad auto incolparsi. In particolare, non costituisce più illecito disciplinare la mancata risposta dell’incolpato alla richiesta di chiarimenti, notizie o adempimenti avanzata dal Consiglio dell’Ordine territorialmente competente, ai sensi dell’art. 71 CDF. La rilevanza di tale omissione, infatti, è stata ridimensionata in considerazione del diritto costituzionale di difesa (art. 24 Cost.).
– numero: 365
– anno: 2025
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
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Il rinvio dell’udienza disciplinare per legittimo impedimento
Consiglio Nazionale Forense (pres. Consales Claudio, rel. Rivellino Demetrio), sentenza n. 365 del 01 Dicembre 2025
Nemo tenetur se detegere: il diritto di difesa dell’incolpato comprende quello di rimanere in silenzio nonché di mentire sulle proprie responsabilità
Consiglio Nazionale Forense (pres. Consales Claudio, rel. Rivellino Demetrio), sentenza n. 365 del 01 Dicembre 2025
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 365 del 01 Dicembre 2025 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Reggio Calabria, delibera del 28 Luglio 2022 (sospensione)