L’Ordine degli avvocati di Viterbo ha posto i seguenti quesiti: 1) se un avvocato, trascorsi tre mesi dalla cancellazione dall’albo a propria domanda (ex art. 37, primo comma, n. 1, R.D.L. 1578/1933), chiesta ed ottenuta ad altro Ordine nuova iscrizione, abbia diritto a vedersi riconosciuta l’anzianità dalla data della prima iscrizione all’Albo Avvocati, risalente al 1998; 2) se, all’atto della reiscrizione all’albo, l’avvocato debba nuovamente prestare il giuramento di cui all’art. 12 del R.D.L. 1578/1933.

Chiavi di ricerca:
- numero: 19
- anno: 2011
- autorità: Consiglio Nazionale Forense
- tipo: parere

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  • L’Ordine degli avvocati di Viterbo ha posto i seguenti quesiti: 1) se un avvocato, trascorsi tre mesi dalla cancellazione dall’albo a propria domanda (ex art. 37, primo comma, n. 1, R.D.L. 1578/1933), chiesta ed ottenuta ad altro Ordine nuova iscrizione, abbia diritto a vedersi riconosciuta l’anzianità dalla data della prima iscrizione all’Albo Avvocati, risalente al 1998; 2) se, all’atto della reiscrizione all’albo, l’avvocato debba nuovamente prestare il giuramento di cui all’art. 12 del R.D.L. 1578/1933.
    Consiglio Nazionale Forense (Merli Enrico), parere n. 19 del 14 Gennaio 2011
Prassi: pareri CNF

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