L’omessa comunicazione al cliente della necessità di presentarsi a rendere l’interrogatorio libero o formale in una causa civile configura violazione dell’art. 40 c.d.f.Art. 40 cod. prev. – Obbligo di informazione.L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziat…Leggi il testo completo →.
– numero: 161
– anno: 2013
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
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La proposizione di un mezzo di impugnazione inammissibile
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mariani Marini Alarico, rel. Ferina Federico), sentenza n. 161 del 30 Settembre 2013
Espressioni offensive o sconvenienti: l’uso in atti del termine “spudorato”
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mariani Marini Alarico, rel. Ferina Federico), sentenza n. 161 del 30 Settembre 2013
L’omessa informativa al cliente della necessità di presentarsi a rendere l’interrogatorio
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mariani Marini Alarico, rel. Ferina Federico), sentenza n. 161 del 30 Settembre 2013
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 161 del 30 Settembre 2013 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: COA Mondovi, delibera del 01 Dicembre 2011 (sospensione)