Deve essere disposta, anche d’ufficio e in autotutela, la cancellazione dall’albo del professionista che non abbia effettivo domicilio professionale nel circondario del Tribunale ove ha sede il Consiglio dell’Ordine (art. 17 L. n. 247/2012).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 473 del 30 dicembre 2024
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 475 del 30 dicembre 2024
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 477 del 30 dicembre 2024
– numero: 473
– anno: 2024
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
Risultati della ricerca: 6
Sulla condotta irreprensibile (già “specchiatissima e illibata”)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco Francesco, rel. Galletti Antonino), sentenza n. 473 del 30 Dicembre 2024
Delibera consiliare: la firma del presidente e del segretario è sufficiente nell’originale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco Francesco, rel. Galletti Antonino), sentenza n. 473 del 30 Dicembre 2024
Reiscrizione all’albo e condotta irreprensibile
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco Francesco, rel. Galletti Antonino), sentenza n. 473 del 30 Dicembre 2024
Il COA può disporre la cancellazione amministrativa dell’iscritto condannato con sentenza penale irrevocabile, senza attendere l’esito del procedimento disciplinare dinanzi al CDD
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco Francesco, rel. Galletti Antonino), sentenza n. 473 del 30 Dicembre 2024
Sul termine entro cui il COA decide sulle domande di iscrizione all’albo
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco Francesco, rel. Galletti Antonino), sentenza n. 473 del 30 Dicembre 2024
L’iscrizione all’albo presuppone un (effettivo) domicilio professionale presso il Circondario
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco Francesco, rel. Galletti Antonino), sentenza n. 473 del 30 Dicembre 2024
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 473 del 30 Dicembre 2024 (respinge) (cancellazione amm.va)– Consiglio territoriale: COA Belluno, delibera del 03 Giugno 2024 (cancellazione amm.va)