L’intensa attività lavorativa non scrimina l’inadempimento al dovere di formazione e aggiornamento professionale

L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione nell’albo e non subisce deroga né attenuazioni nel caso di impegni professionali ritenuti tanto assorbenti da precludere -in thesi- la stessa possibilità materiale di acquisire i “crediti formativi” richiesti giacché, diversamente ragionando, detto obbligo finirebbe per dover essere adempiuto con le modalità regolamentari previste solo dall’iscritto all’albo che svolga la propria attività in modo marginale, episodico e discontinuo, ovvero attribuendo una inammissibile discrezionalità al singolo iscritto nell’acquisizione dei crediti previsti.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Napoli), sentenza n. 136 del 18 aprile 2024

Chiavi di ricerca:
– numero: 136
– anno: 2024
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza

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