L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione nell’albo e non subisce deroga né attenuazioni nel caso di impegni professionali ritenuti tanto assorbenti da precludere -in thesi- la stessa possibilità materiale di acquisire i “crediti formativi” richiesti giacché, diversamente ragionando, detto obbligo finirebbe per dover essere adempiuto con le modalità regolamentari previste solo dall’iscritto all’albo che svolga la propria attività in modo marginale, episodico e discontinuo.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 171 del 7 maggio 2024
Chiavi di ricerca:
– numero: 171
– anno: 2024
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
– numero: 171
– anno: 2024
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
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- L’impugnazione al CNF è soggetta a sospensione feriale dei termini
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Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. DAgostino Biancamaria), sentenza n. 171 del 07 Maggio 2024 - Dosimetria della sanzione: le principali cause attenuanti
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. DAgostino Biancamaria), sentenza n. 171 del 07 Maggio 2024
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 171 del 07 Maggio 2024 (respinge) (avvertimento)– Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 11 Luglio 2023 (sospensione)