La violazione dell’art. 41 cdfArt. 41 cdf – Rapporti con parte assistita da collegaL’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega. L’avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti c…Leggi il testo completo → (secondo cui l’avvocato deve astenersi dall’indirizzare la propria corrispondenza direttamente alla controparte, che sappia assistita da un Collega, salvo per intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze, ovvero richiedere determinati comportamenti) è un illecito di natura istantanea che si perfeziona con il mero contatto diretto, a prescindere dal contenuto della comunicazione e dall’eventuale buona fede dell’agente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cancellario), sentenza n. 103 del 26 marzo 2026
– numero: 103
– anno: 2026
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
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La ratio dell’art. 41 codice deontologico
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Cancellario Camillo), sentenza n. 103 del 26 Marzo 2026
L’illecito di cui all’art. 41 cdf ha natura istantanea
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Cancellario Camillo), sentenza n. 103 del 26 Marzo 2026
Le urla non sono, di per sè sole, “espressioni sconvenienti ed offensive”
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Cancellario Camillo), sentenza n. 103 del 26 Marzo 2026
Espressioni sconvenienti od offensive: i limiti di continenza e pertinenza
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Cancellario Camillo), sentenza n. 103 del 26 Marzo 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 103 del 26 Marzo 2026 (respinge) (avvertimento)– Consiglio territoriale: CDD Perugia, delibera del 12 Novembre 2022 (sospensione)