Un tono di voce alterato, per quanto possa denotare una mancanza di urbanità, non integra di per sé la violazione degli artt. 42 e 52 cdf, che sanzionano l’uso di “apprezzamenti denigratori” ed “espressioni offensive o sconvenienti”, ovvero condotte che ledono la reputazione e il decoro del collega attraverso specifiche parole o frasi. In assenza di prova sul contenuto offensivo delle espressioni, la condotta non assume rilevanza disciplinare sotto questo profilo (Nel caso di specie, trattavasi di “toni elevati”, “tono concitato” e “urla”, senza tuttavia alcuna specifica espressione denigratoria o offensiva).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cancellario), sentenza n. 103 del 26 marzo 2026
– numero: 103
– anno: 2026
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
Risultati della ricerca: 4
La ratio dell’art. 41 codice deontologico
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Cancellario Camillo), sentenza n. 103 del 26 Marzo 2026
L’illecito di cui all’art. 41 cdf ha natura istantanea
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Cancellario Camillo), sentenza n. 103 del 26 Marzo 2026
Le urla non sono, di per sè sole, “espressioni sconvenienti ed offensive”
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Cancellario Camillo), sentenza n. 103 del 26 Marzo 2026
Espressioni sconvenienti od offensive: i limiti di continenza e pertinenza
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Cancellario Camillo), sentenza n. 103 del 26 Marzo 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 103 del 26 Marzo 2026 (respinge) (avvertimento)– Consiglio territoriale: CDD Perugia, delibera del 12 Novembre 2022 (sospensione)