L’attività di tenuta degli Albi e degli elenchi -ivi compressa la loro periodica revisione- rientra nell’autonomia decisionale di ciascun Consiglio dell’Ordine circondariale, rispetto alla quale il Consiglio Nazionale Forense non assume una posizione di sovraordinazione gerarchica. Pertanto, non potendo intervenire direttamente sull’esercizio dell’attività amministrativa dei COA -salvo il caso di impugnazione dei relativi provvedimenti dinanzi al Consiglio Nazionale Forense in sede giurisdizionale- il CNF può, al più, formulare segnalazioni o indirizzi che, tuttavia, non possono assumere carattere vincolante.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Brienza), sentenza n. 200 del 28 ottobre 2022
– numero: 200
– anno: 2022
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
Risultati della ricerca: 4
- Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi Maria, rel. Brienza Giampaolo), sentenza n. 200 del 28 Ottobre 2022 - La cancellazione dell’indebita iscrizione all’albo
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi Maria, rel. Brienza Giampaolo), sentenza n. 200 del 28 Ottobre 2022 - La cancellazione dall’albo per mancanza di requisiti (non discrezionali) non è annullabile per vizi di forma o errores in procedendo
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi Maria, rel. Brienza Giampaolo), sentenza n. 200 del 28 Ottobre 2022 - L’attività di tenuta e revisione degli Albi rientra nell’autonomia decisionale di ciascun COA
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi Maria, rel. Brienza Giampaolo), sentenza n. 200 del 28 Ottobre 2022
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 200 del 28 Ottobre 2022 (accoglie)– Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 25 Novembre 2021 (cancellazione amm.va)