Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante per violazione degli art. 19 cdfArt. 19 cdf – Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensiL’avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.Leggi il testo completo → e art. 43 cdfArt. 43 cdf – Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collegaL’avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente. La violazione del dovere di cui…Leggi il testo completo → (già artt. 22 e 30 cod. prev.) il professionista che ometta di dare riscontro alle ripetute richieste di informativa del Collega domiciliatario e che, tenendo un comportamento puramente dilatorio, non si adoperi affinché quest’ultimo ottenga il soddisfacimento delle proprie spettanze professionali.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 10 maggio 2016, n. 140.
– numero: 193
– anno: 2016
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
Risultati della ricerca: 2
La violazione dei doveri di colleganza con il domiciliatario
Consiglio Nazionale Forense (pres. Logrieco Francesco, rel. Logrieco Francesco), sentenza n. 193 del 12 Luglio 2016
L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi
Consiglio Nazionale Forense (pres. Logrieco Francesco, rel. Logrieco Francesco), sentenza n. 193 del 12 Luglio 2016
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 193 del 12 Luglio 2016 (respinge) (censura)– Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 11 Luglio 2013 (censura)