Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Sacco), sentenza n. 257 del 20 dicembre 2022
- numero: 21311
- anno: 2023
- autorità: Corte di Cassazione
Risultati della ricerca: 6
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Corte di Cassazione (pres. DAscola Pasquale, rel. Criscuolo Mauro), sentenza n. 21311 del 19 Luglio 2023
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 21311 del 19 Luglio 2023 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 257 del 20 Dicembre 2022
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