Anche a seguito della riforma professionale, la sospensione cautelare non ha la natura di sanzione disciplinare, ma è un provvedimento amministrativo a carattere provvisorio, svincolato dalle forme e dalle garanzie del procedimento disciplinare, nel senso che non richiede la preventiva formale apertura di un procedimento disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Merli), sentenza del 12 aprile 2018, n. 28
– numero: 28
– anno: 2018
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
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I presupposti della “nuova” sospensione cautelare
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Merli Enrico), sentenza n. 28 del 12 Aprile 2018
Sospensione cautelare: la nuova disciplina opera anche per fatti precedenti al 2015
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Merli Enrico), sentenza n. 28 del 12 Aprile 2018
La sospensione cautelare non ha natura di sanzione disciplinare
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Merli Enrico), sentenza n. 28 del 12 Aprile 2018
La sospensione cautelare non richiede una condanna penale passata in giudicato (e ciò non contrasta con il principio di presunzione di innocenza)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Merli Enrico), sentenza n. 28 del 12 Aprile 2018
Nuova sospensione cautelare: il CDD ha il potere-dovere di valutare lo strepitus fori
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Merli Enrico), sentenza n. 28 del 12 Aprile 2018
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 28 del 12 Aprile 2018 (respinge) (sospensione cautelare)– Consiglio territoriale: CDD Reggio Calabria, delibera del 06 Luglio 2017 (sospensione cautelare)