Ai sensi dell’art. 56 L. n. 247/2012, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni (comma 1), che decorre dalla commissione del fatto o dalla cessazione della sua permanenza; l’interruzione della prescrizione fa decorrere un nuovo termine di cinque anni (comma 3), ma in nessun caso il termine prescrizionale complessivo può essere superiore a sette anni e sei mesi, scomputato il tempo delle eventuali sospensioni.
Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Iannello), SS.UU., sentenza n. 30781 del 2 dicembre 2024
– numero: 276
– anno: 2023
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
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Gli effetti, in ambito disciplinare, della sentenza penale di assoluzione “perché il fatto non sussiste” o “perché l’imputato non lo ha commesso”
Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli Francesco, rel. Di Campli Donato), sentenza n. 276 del 01 Dicembre 2023
Accaparramento di clientela: vietato offrire prestazioni professionali “personalizzate” non richieste (specie se sfruttano fatti tragici)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli Francesco, rel. Di Campli Donato), sentenza n. 276 del 01 Dicembre 2023
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 276 del 01 Dicembre 2023 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 145 del 20 Gennaio 2022 (sospensione)