Ai sensi dell’art. 56 L. n. 247/2012, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni (comma 1), che decorre dalla commissione del fatto o dalla cessazione della sua permanenza; l’interruzione della prescrizione fa decorrere un nuovo termine di cinque anni (comma 3), ma in nessun caso il termine prescrizionale complessivo può essere superiore a sette anni e sei mesi, scomputato il tempo delle eventuali sospensioni.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Patelli), sentenza n. 31 del 7 marzo 2023
– numero: 31
– anno: 2023
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
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La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco Francesco, rel. Patelli Alessandro), sentenza n. 31 del 07 Marzo 2023
La prescrizione disciplinare non può essere interrotta per più di 7 anni e mezzo
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco Francesco, rel. Patelli Alessandro), sentenza n. 31 del 07 Marzo 2023
L’inadempimento al mandato professionale costituisce illecito deontologico di carattere permanente
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco Francesco, rel. Patelli Alessandro), sentenza n. 31 del 07 Marzo 2023
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 31 del 07 Marzo 2023 (accoglie) (assoluzione)– Consiglio territoriale: CDD Perugia, delibera del 10 Giugno 2019 (sospensione)