La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 13 del 28 febbraio 2023
Chiavi di ricerca:
– numero: 13
– anno: 2023
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
– numero: 13
– anno: 2023
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
Risultati della ricerca: 4
- La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco Francesco, rel. Cosimato Aniello), sentenza n. 13 del 28 Febbraio 2023 - Prescrizione disciplinare: il mancato o tardivo compimento di un atto entro il relativo termine perentorio costituisce illecito omissivo ad effetto istantaneo
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco Francesco, rel. Cosimato Aniello), sentenza n. 13 del 28 Febbraio 2023 - La nuova prescrizione dell’azione disciplinare segue criteri di natura penalistica (e non più civilistici)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco Francesco, rel. Cosimato Aniello), sentenza n. 13 del 28 Febbraio 2023 - Inadempimento al mandato: la responsabilità disciplinare per mancata o tardiva proposizione dell’appello
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco Francesco, rel. Cosimato Aniello), sentenza n. 13 del 28 Febbraio 2023
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 13 del 28 Febbraio 2023 (accoglie) (prescrizione)– Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 77 del 15 Gennaio 2018 (censura)