La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Ollà), sentenza n. 217 del 6 novembre 2020
Chiavi di ricerca:
– numero: 21964
– anno: 2021
– autorità: Corte di Cassazione
– numero: 21964
– anno: 2021
– autorità: Corte di Cassazione
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- I limiti al sindacato di Legittimità delle sentenze del CNF
Corte di Cassazione (pres. Virgilio Biagio, rel. Marulli Marco), sentenza n. 21964 del 30 Luglio 2021
Classificazione
– Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 21964 del 30 Luglio 2021 (respinge)– Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 217 del 06 Novembre 2020