In tema di illecito disciplinare, il regime attuale della prescrizione, stabilito dall’articolo 56 della legge professionale, configura una fattispecie riconducibile ad un modello di matrice penalistica, volto a promuovere il sollecito esercizio dell’azione disciplinare e la definizione del procedimento disciplinare in tempi certi, laddove, al contrario, quella del regime precedente si rifaceva al modello civilistico. Si tratta di prescrizione non di un diritto ma dell’azione disciplinare, in relazione alla quale la nuova legge, se da un lato ha elevato la durata della prescrizione, portandola a sei anni, ed ha tipizzato alcuni eventi interruttivi, prevedendo che da quelle date il termine di prescrizione riprenda a decorrere, seppur per una durata più breve, di cinque anni, ha poi previsto un termine finale complessivo e inderogabile, entro il quale il procedimento disciplinare deve concludersi a pena di prescrizione, di sette anni e mezzo dalla consumazione dell’illecito.
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Cataldi), sentenza n. 27284 del 22 ottobre 2024
– numero: 99
– anno: 2024
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
Risultati della ricerca: 8
Principio del libero convincimento in sede disciplinare: il Giudice della deontologia non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte
Consiglio Nazionale Forense (pres. Palma Concetta, rel. Arnau Leonardo), sentenza n. 99 del 27 Marzo 2024
Principio del libero convincimento in sede disciplinare: il Giudice della deontologia valuta discrezionalmente la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte
Consiglio Nazionale Forense (pres. Palma Concetta, rel. Arnau Leonardo), sentenza n. 99 del 27 Marzo 2024
Il principio della colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio” vale anche in sede disciplinare
Consiglio Nazionale Forense (pres. Palma Concetta, rel. Arnau Leonardo), sentenza n. 99 del 27 Marzo 2024
Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito
Consiglio Nazionale Forense (pres. Palma Concetta, rel. Arnau Leonardo), sentenza n. 99 del 27 Marzo 2024
La rilevanza probatoria delle dichiarazioni dell’esponente
Consiglio Nazionale Forense (pres. Palma Concetta, rel. Arnau Leonardo), sentenza n. 99 del 27 Marzo 2024
Rilevanza probatoria delle dichiarazioni dell’esponente e onere di contestazione e prova a carico del segnalato/incolpato
Consiglio Nazionale Forense (pres. Palma Concetta, rel. Arnau Leonardo), sentenza n. 99 del 27 Marzo 2024
Sanzione deontologica e precedenti disciplinari
Consiglio Nazionale Forense (pres. Palma Concetta, rel. Arnau Leonardo), sentenza n. 99 del 27 Marzo 2024
La formazione di una falsa notifica costituisce gravissimo illecito disciplinare
Consiglio Nazionale Forense (pres. Palma Concetta, rel. Arnau Leonardo), sentenza n. 99 del 27 Marzo 2024
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 99 del 27 Marzo 2024 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 133 del 17 Gennaio 2021 (sospensione)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 27284 del 22 Ottobre 2024 (accoglie)