La contestazione disciplinare nei confronti di un avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede nè la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, nè la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, dato che la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione può ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Corollario di tale principio è che in tema di procedimenti disciplinari quello che è necessario ai fini di garantire il diritto di difesa all’incolpato – e di consentire, quindi, allo stesso di far valere senza alcun condizionamento (o limitazione) le proprie ragioni – è una chiara contestazione dei fatti addebitati non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate e-o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l’incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa.
– numero: 164
– anno: 2020
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
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L’appropriazione indebita di somme spettanti a persone prive in tutto od in parte di autonomia
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Melani Graverini Piero), sentenza n. 164 del 26 Agosto 2020
La contestazione dell’addebito disciplinare non deve necessariamente indicare le norme deontologiche violate
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Melani Graverini Piero), sentenza n. 164 del 26 Agosto 2020
La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Melani Graverini Piero), sentenza n. 164 del 26 Agosto 2020
“Nuova” pregiudizialità penale: la sospensione del procedimento disciplinare è ora una (facoltativa) eccezione
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Melani Graverini Piero), sentenza n. 164 del 26 Agosto 2020
Procedimento disciplinare: l’accertamento definitivo dei fatti in sede penale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Melani Graverini Piero), sentenza n. 164 del 26 Agosto 2020
Il giudice della deontologia non ha l’obbligo di confutare esplicitamente tutte le tesi ed emergenze istruttorie non accolte
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Melani Graverini Piero), sentenza n. 164 del 26 Agosto 2020
L’avvocato deve agire con lealtà e correttezza nei confronti della parte assistita, dei terzi e della controparte
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Melani Graverini Piero), sentenza n. 164 del 26 Agosto 2020
I limiti al trattenimento delle somme pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute o a titolo di pagamento dei propri onorari
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Melani Graverini Piero), sentenza n. 164 del 26 Agosto 2020
Il divieto di cancellazione dall’albo in pendenza di procedimento disciplinare
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Melani Graverini Piero), sentenza n. 164 del 26 Agosto 2020
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 164 del 26 Agosto 2020 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 28 Luglio 2017 (sospensione)