La competenza per i procedimenti riguardanti i consiglieri non muta alla cessazione della carica

Il principio generale enunciato nell’art. 5 c.p.c. (secondo cui la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo) si applica anche al procedimento disciplinare, sicché la competenza per i procedimenti riguardanti i consiglieri, determinata al momento dell’esercizio dell’azione disciplinare, non muta alla cessazione della carica consiliare.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 24 settembre 2015, n. 145

Chiavi di ricerca:
– numero: 145
– anno: 2015
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza

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