L’avvocato ha il dovere di evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all’albo o comunque con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense (art. 6 cdfArt. 6 cdf – Dovere di evitare incompatibilitàL’avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all'albo. L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro d…Leggi il testo completo →). Ogniqualvolta sussista una tale situazione di incompatibilità è compito dei COA avviare la procedura amministrativa di cancellazione dall’albo o registro, senza necessità di avviare contestualmente il procedimento disciplinare avanti al CDD.
– numero: 90
– anno: 2022
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
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Incompatibile l’iscrizione nel Registro dei Praticanti, anche non abilitati, degli appartenenti alle Forze dell’Ordine e/o Armate
Consiglio Nazionale Forense (pres. Stoppani Isabella Maria, rel. Virgintino Emmanuele), sentenza n. 90 del 13 Giugno 2022
Procedimento disciplinare: la richiesta di accesso telematico agli atti da parte dell’incolpato
Consiglio Nazionale Forense (pres. Stoppani Isabella Maria, rel. Virgintino Emmanuele), sentenza n. 90 del 13 Giugno 2022
La cancellazione amministrativa dall’albo per incompatibilità professionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Stoppani Isabella Maria, rel. Virgintino Emmanuele), sentenza n. 90 del 13 Giugno 2022
Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al CDD – Irregolarità – Eccezione tardiva in sede di ricorso – Comparizione – Sanatoria
Consiglio Nazionale Forense (pres. Stoppani Isabella Maria, rel. Virgintino Emmanuele), sentenza n. 90 del 13 Giugno 2022
La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
Consiglio Nazionale Forense (pres. Stoppani Isabella Maria, rel. Virgintino Emmanuele), sentenza n. 90 del 13 Giugno 2022
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti
Consiglio Nazionale Forense (pres. Stoppani Isabella Maria, rel. Virgintino Emmanuele), sentenza n. 90 del 13 Giugno 2022
Sigla “p. Avv.”: vietato l’uso di abbreviazioni equivoche che ingenerino confusione sul titolo professionale posseduto
Consiglio Nazionale Forense (pres. Stoppani Isabella Maria, rel. Virgintino Emmanuele), sentenza n. 90 del 13 Giugno 2022
Praticanti avvocati: vietato usare la dicitura “studio legale” nella propria carta intestata
Consiglio Nazionale Forense (pres. Stoppani Isabella Maria, rel. Virgintino Emmanuele), sentenza n. 90 del 13 Giugno 2022
Studio legale “militare”: vietato ingenerare confusione tra le “materie di attività prevalente” e le “specializzazioni professionali”
Consiglio Nazionale Forense (pres. Stoppani Isabella Maria, rel. Virgintino Emmanuele), sentenza n. 90 del 13 Giugno 2022
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 90 del 13 Giugno 2022 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 63 del 26 Maggio 2021 (sospensione)