A differenza della sentenza penale di condanna (che ha efficacia di giudicato in sede disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso) e dell’assoluzione pronunciata perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso (che vincola in conformità il giudice della deontologia), è irrilevante ai fini della responsabilità disciplinare dell’incolpato la sentenza penale che abbia preso atto della mancanza di condizione di procedibilità della querela o della sua remissione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 67 del 22 marzo 2025
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 280 del 28 giugno 2024.
– numero: 32824
– anno: 2025
– autorità: Corte di Cassazione
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Uso di un documento falso: il dies a quo prescrizionale
Corte di Cassazione, ordinanza n. 32824 del 16 Dicembre 2025
La Cassazione non valuta il merito delle decisioni CNF, ma congruità, adeguatezza e assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale
Corte di Cassazione, ordinanza n. 32824 del 16 Dicembre 2025
Classificazione
– Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 32824 del 16 Dicembre 2025 (respinge)– Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 67 del 22 Marzo 2025