Inadempimento del mandato e mancate o false informazioni al cliente

Viene meno ai doveri di diligenza, dignità, correttezza e decoro della professione forense l’avvocato che non dia corso al mandato ricevuto (a nulla rilevando che il professionista non avesse ricevuto un fondo spese) e dia false rassicurazioni al cliente sullo stato della pratica, trattandosi di comportamenti censurabili che compromettono la credibilità e il ruolo dell’avvocatura e minano l’affidamento dei terzi.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 393 del 28 ottobre 2024

Chiavi di ricerca:
– numero: 393
– anno: 2024
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza

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