In difetto di un legittimo impedimento, ovvero di una comprovata strategia difensiva concordata con il cliente (con relativo onere probatorio a carico di chi intenda addurla), pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il difensore che, per “non scusabile e rilevante trascuratezza” (art. 26 cdf), non partecipi all’udienza né nomini un proprio sostituto processuale o di udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative o addirittura la presenza di vantaggi per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista. Inoltre, con particolar riferimento alla prescrizione dell’azione disciplinare, l’illecito deontologico in parola ha natura istantanea e non permanente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. D’Agostino), sentenza n. 190 del 3 ottobre 2023
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Melani Graverini), sentenza n. 121 del 25 giugno 2022 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Melani Graverini), sentenza n. 107 del 25 giugno 2022.
– numero: 190
– anno: 2023
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
Risultati della ricerca: 8
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Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco Francesco, rel. DAgostino Biancamaria), sentenza n. 190 del 03 Ottobre 2023
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 190 del 03 Ottobre 2023 (respinge) (censura)– Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 06 Novembre 2019 (censura)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 20877 del 26 Luglio 2024 (respinge)