Nel caso di cassazione con rinvio della sentenza CNF, quest’ultimo deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata dalla Suprema Corte, ma anche alle premesse logico giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur non espressamente esaminate, in quanto non poste dalle parti o non rilevate d’ufficio, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di annullamento, formando oggetto di giudicato implicito interno.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Stefanì), sentenza n. 37 del 27 febbraio 2025
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Stefanì), sentenza n. 38 del 27 febbraio 2025
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Stefanì), sentenza n. 39 del 27 febbraio 2025
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 44/2023, CNF n. 16/2023, CNF n. 22/2018.
– numero: 37
– anno: 2025
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
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In sede di rinvio, il CNF è vincolato al principio di diritto enunciato dalla sentenza della Cassazione ed alle premesse logico-giuridiche della decisione stessa
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco Francesco, rel. Stefanì Giovanni), sentenza n. 37 del 27 Febbraio 2025
Elezioni forensi: il divieto del terzo mandato consecutivo è conforme a Costituzione
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco Francesco, rel. Stefanì Giovanni), sentenza n. 37 del 27 Febbraio 2025
Contenzioso elettorale: la Commissione elettorale non ha legittimazione passiva
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco Francesco, rel. Stefanì Giovanni), sentenza n. 37 del 27 Febbraio 2025
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 37 del 27 Febbraio 2025 (respinge)– Consiglio territoriale: CDD, delibera