Ai sensi dell’art. 360 primo comma, n. 5 cod. proc. civ., applicabile pure al procedimento disciplinare, ogni diversa ricostruzione fattuale, prospettata in ricorso, è inammissibile perché comporta un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa, laddove il controllo di legittimità non equivale alla revisione del ragionamento decisorio né costituisce occasione per accedere ad un ulteriore grado di merito ove fare valere la supposta ingiustizia della decisione disciplinare impugnata.
Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018
– numero: 408
– anno: 2016
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
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Decisione disciplinare: l’omessa indicazione del numero è irrilevante
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Siotto Priamo), sentenza n. 408 del 31 Dicembre 2016
Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Siotto Priamo), sentenza n. 408 del 31 Dicembre 2016
Decisione disciplinare: l’omessa indicazione dell’autorità e del termine per l’impugnazione
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Siotto Priamo), sentenza n. 408 del 31 Dicembre 2016
Il termine per la notifica della decisione disciplinare è ordinatorio
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Siotto Priamo), sentenza n. 408 del 31 Dicembre 2016
La contestazione dell’addebito disciplinare non deve necessariamente indicare le norme deontologiche violate
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Siotto Priamo), sentenza n. 408 del 31 Dicembre 2016
Il rigetto dell’istanza di ricusazione non è impugnabile al CNF
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Siotto Priamo), sentenza n. 408 del 31 Dicembre 2016
Procedimento disciplinare: inammissibili le istanze di accesso generiche, defatigatorie ed ostruzionistiche
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Siotto Priamo), sentenza n. 408 del 31 Dicembre 2016
La mancata comunicazione di apertura del procedimento disciplinare
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Siotto Priamo), sentenza n. 408 del 31 Dicembre 2016
Procedimento disciplinare: la sostituzione della persona fisica del relatore
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Siotto Priamo), sentenza n. 408 del 31 Dicembre 2016
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 408 del 31 Dicembre 2016 (accoglie) (censura)– Consiglio territoriale: COA Velletri, delibera del 10 Settembre 2014 (sospensione)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 19526 del 23 Luglio 2018 (respinge)