Secondo un’interpretazione estensiva, necessaria a dare coerenza al sistema ordinamentale forense, spetta al CNF la “cognizione generalizzata” in relazione a tutti i reclami avverso i provvedimenti che concernono l’iscrizione e la cancellazione da albi, elenchi e registri, tra i quali rientrano i provvedimenti relativi all’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.
– numero: 166
– anno: 2019
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
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Impugnazione del provvedimento di cancellazione dall’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato: la giurisdizione spetta al CNF
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Marullo di Condojanni Francesco), sentenza n. 166 del 16 Dicembre 2019
L’impugnazione al CNF è soggetta a sospensione feriale dei termini
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Marullo di Condojanni Francesco), sentenza n. 166 del 16 Dicembre 2019
Per l’iscrizione nell’Elenco PSS occorre essere in regola con l’obbligo formativo
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Marullo di Condojanni Francesco), sentenza n. 166 del 16 Dicembre 2019
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 166 del 16 Dicembre 2019 (accoglie)– Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 03 Giugno 2015 (cancellazione amm.va)