In tema di prescrizione dell’azione disciplinare (art. 56 L. n. 247/2012), l’ordinario termine sessennale (comma 1) NON si contrae fino a cinque allorché il primo atto interruttivo (comunicazione della notizia di illecito) intervenga entro l’anno dall’originario dies a quo (comma 3). Infatti, l’istituto della interruzione ha notoriamente la funzione di prolungare il termine prescrizionale originario e non può pertanto abbreviarne la durata (da sei a cinque anni) sol perché il primo atto interruttivo intervenga nel primo anno, sicché in tale ipotesi l’atto interruttivo non modificherà l’originaria data della prescrizione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 370 del 9 ottobre 2024
NOTA:
La sentenza di cui in massima ha motivatamente dissentito da CNF n. 271/2022 (implicitamente avallata da Cass. n. 22463/2023 in sede di gravame), secondo cui invece l’interruzione della prescrizione intervenuta entro l’anno ridurrebbe a 5 anni il nuovo termine di prescrizione ex art. 56 co. 3 L. n. 247/2012, originariamente di 6 anni ex art. 56 co. 1 L. n. 247/2012.
– numero: 370
– anno: 2024
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
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L’avvocato è tenuto ad improntare la propria condotta professionale a lealtà e correttezza
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Stefanì Giovanni), sentenza n. 370 del 09 Ottobre 2024
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Esercizio di attività processuale dopo la morte della parte e dovere di informativa dell’avvocato
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[IMPORTANTE] L’interruzione della prescrizione intervenuta entro l’anno dall’originario dies a quo NON riduce a 5 anni il termine sessennale di prescrizione
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Stefanì Giovanni), sentenza n. 370 del 09 Ottobre 2024
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 370 del 09 Ottobre 2024 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Catania, delibera del 13 Giugno 2023 (sospensione)