Il rifiuto ingiustificato di prestare la propria attività difensiva in favore della persona ammessa al patrocinio gratuito

Incorre in responsabilità disciplinare l’avvocato il quale, designato dalla Commissione per il gratuito patrocinio per l’incarico di difensore di una parte ammessa al beneficio, adducendo motivi pretestuosi, si rifiuti di difenderla, in quanto, tale comportamento, in considerazione del fatto che l’incarico affidato al professionista è obbligatorio ed ufficioso, non fiduciario, viola il dovere di difesa stabilito dall’art. 11 c.d.f.Art. 11 cod. prev. – Dovere di difesa.L’avvocato deve prestare la propria attività difensiva anche quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti. I. L’avvocato che venga nominato difensore d’ufficio deve, quan…Leggi il testo completo →. né l’indicazione di “motivi di coscienza personale” da parte dell’avvocato designato, senza alcuna ulteriore esplicazione, è idonea ad integrare quei “motivi gravi e giustificati” che rendono legittimo il rifiuto del professionista.

Cassazione Civile, sentenza del 02 aprile 2003, n. 5075, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Elefante A- P.M. Iannelli D (conf.)

Chiavi di ricerca:
– numero: 5075
– anno: 2003
– autorità: Corte di Cassazione
– tipo: sentenza

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