In considerazione dei rispettivi diversi presupposti, l’eventuale sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 43 RDL n. 1578/1933 non impedisce la successiva applicazione della sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 60 L. n. 247/2012, che non costituisce pertanto bis in idem, dovendosi esclusivamente cumulare i due periodi di sospensione ai fini del computo della durata massima stabilita dalla nuova disciplina.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza del 12 aprile 2018, n. 29
NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017.
– numero: 29
– anno: 2018
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
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I presupposti della “nuova” sospensione cautelare
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Sorbi Francesca), sentenza n. 29 del 12 Aprile 2018
Sospensione cautelare: la nuova disciplina opera anche per fatti precedenti al 2015
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Sorbi Francesca), sentenza n. 29 del 12 Aprile 2018
La sospensione cautelare non ha natura di sanzione disciplinare
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Sorbi Francesca), sentenza n. 29 del 12 Aprile 2018
La sospensione cautelare non richiede una condanna penale passata in giudicato (e ciò non contrasta con il principio di presunzione di innocenza)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Sorbi Francesca), sentenza n. 29 del 12 Aprile 2018
Nuova sospensione cautelare: il CDD ha il potere-dovere di valutare lo strepitus fori
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Sorbi Francesca), sentenza n. 29 del 12 Aprile 2018
Il cumulo della “vecchia” e della “nuova” sospensione cautelare
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Sorbi Francesca), sentenza n. 29 del 12 Aprile 2018
Procedimento penale e prescrizione dell’azione disciplinare
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Sorbi Francesca), sentenza n. 29 del 12 Aprile 2018
Inammissibile l’impugnazione della delibera di revoca della sospensione del procedimento da parte del CDD
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Sorbi Francesca), sentenza n. 29 del 12 Aprile 2018
Inammissibile l’impugnazione della mancata sospensione del procedimento da parte del CDD
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Sorbi Francesca), sentenza n. 29 del 12 Aprile 2018
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 29 del 12 Aprile 2018 (respinge) (sospensione cautelare)– Consiglio territoriale: CDD Reggio Calabria, delibera del 06 Luglio 2017 (sospensione cautelare)