L’ammissione della propria responsabilità disciplinare da parte del professionista incolpato in sede di procedimento dinanzi al Consiglio territoriale può essere valorizzata nell’ambito del complessivo giudizio relativo alla personalità dell’incolpato ai fini della determinazione della giusta sanzione, attestando la consapevolezza della contrarietà della condotta contestata alle regole del corretto agire professionale e di conseguente sanzionabilità dello stessa, nella prospettiva di non ripetere siffatti comportamenti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. D’Agostino), sentenza n. 121 del 3 aprile 2024
– numero: 121
– anno: 2024
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
Risultati della ricerca: 5
L’intensa attività lavorativa non scrimina l’inadempimento al dovere di formazione e aggiornamento professionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli Francesco, rel. DAgostino Biancamaria), sentenza n. 121 del 03 Aprile 2024
La violazione dell’obbligo formativo è scriminata dallo stato di necessità (che va però provato e non meramente affermato)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli Francesco, rel. DAgostino Biancamaria), sentenza n. 121 del 03 Aprile 2024
Il comportamento processuale dell’incolpato, che ammetta la propria responsabilità, può mitigare la sanzione disciplinare
Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli Francesco, rel. DAgostino Biancamaria), sentenza n. 121 del 03 Aprile 2024
Dosimetria della sanzione: le principali cause attenuanti
Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli Francesco, rel. DAgostino Biancamaria), sentenza n. 121 del 03 Aprile 2024
La mancata partecipazione dell’incolpato al procedimento disciplinare può attenuare la sanzione
Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli Francesco, rel. DAgostino Biancamaria), sentenza n. 121 del 03 Aprile 2024
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 121 del 03 Aprile 2024 (respinge) (avvertimento)– Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 20 Giugno 2023 (sospensione)