La risposta è resa nei termini seguenti.
Nel tipizzare le attività di autoformazione, l’articolo 13 del Regolamento CNF n. 6/2014 ha cura di circoscrivere il novero di tali ipotesi ad attività chiaramente qualificate in senso didattico e scientifico e, soprattutto, rivolte a specifiche esigenze di formazione giuridica. La partecipazione a trasmissioni televisive, per quanto ben possa richiedere all’iscritto lo studio di questioni giuridiche, non eccede il campo della mera attività di divulgazione, senza attingere pertanto il livello di qualificazione richiesto dalla norma.
Consiglio nazionale forense, parere n. 2 del 25 giugno 2020
Chiavi di ricerca:
– numero: 2
– anno: 2020
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: parere
– numero: 2
– anno: 2020
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: parere
Risultati della ricerca: 1
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 2 del 25 Giugno 2020– Consiglio territoriale: COA Parma, delibera (quesito)